CTU E VALUTAZIONE DELL’ADOZIONE “MITE”

L’adozione cd. mite è un’estensione della l. 184/1983 –art.44, comma 1, lett. d) -prevista  dall’ordinamento italiano. È applicabile laddove sussista la condizione di “semiabbandono del  minore” e quando il ricorso dei genitori biologici del minore dichiarato in prima istanza adottabile,  venga accolto. Il Consulente è solitamente chiamato a valutare la sussistenza o meno del legame  affettivamente significativo tra il minore e la sua famiglia d’origine, e se il mantenimento di tale  legame sia positivo per lo sviluppo psico-fisico del minore, o se invece possa essere pregiudizievole.  Il CTU è dunque chiamato a valutare non solo la sussistenza del legame, ma anche il tipo di legame  sussistente. Oltre alla valutazione degli atti e, attraverso questi, la valutazione del tipo di legame  instauratosi tra le parti coinvolte (funzionale/disfunzionale dal punto di vista emotivo-affettivo e  relazionale), il Consulente dovrà indagare lo stato psico-fisico del genitore biologico che richiede di  proseguire il rapporto con il figlio. 

Il Consulente dovrà espletare la CTU avendo come unico centro l’interesse supremo del minore,  tenendo conto degli esiti di sviluppo che la condizione di vulnerabilità e, spesso di abbandono,  comportano: le traiettorie evolutive possono infatti compromettere lo stato psico-fisico del bambino  in termini cognitivi, emotivo-affettivi e relazionali. È necessario che il Consulente abbia una  metodologia il più strutturata e scientifica possibile: tecniche e strumenti (colloquio e reattivi mentali) che possono approfondire le condizioni intrapsichiche e interpersonali del minore, devono essere  supportati dall’esperienza professionale in ambito clinico e giuridico, al fine di preservare il superiore  interesse del minore.

L’adozione “mite” non è espressamente disciplinata dalla legge, ma la sua applicazione è stata  di fatto realizzata per l’interpretazione estensiva che il Tribunale dei minorenni di Bari ha dato  dell’Adozione in casi particolari art. 44, comma 1, lett. d) l. 184/1983, sotto forma di sperimentazione  in tutti i casi in cui si verifichino speciali condizioni (la famiglia del minore è -anche parzialmente 

insufficiente rispetto ai suoi bisogni, e tuttavia svolge un ruolo ancora attivo che non appare  opportuno venga interrotto totalmente. È inoltre necessario verificare se non vi sia alcuna ragionevole  probabilità di prevedere per il futuro un miglioramento delle capacità della famiglia, tale da renderla  idonea a svolgere il suo ruolo). Nel momento in cui l’accertamento di tale presupposto (solitamente  attraverso una C.T.U. per la verifica dello stato di abbandono) dia esito negativo, la situazione  rappresenta una ulteriore premessa per l’applicazione dell’adozione “mite”, come la circostanza in  cui il minore risulti sostanzialmente abbandonato e si trovi ancora in affidamento familiare. Se a tale  circostanza si accompagna un’impossibilità di rientrare nella famiglia di origine per il perdurare dello  stato di difficoltà e di disagio iniziali, la situazione che si presenta non pare corrispondere ad alcuna  specifica previsione normativa, se non interpretando in modo più elastico ed estensivo la legge  vigente, al fine di realizzare una concreta tutela del minore. Pertanto, da un punto di vista giuridico,  l’adozione “mite” viene qualificata come una variante dell’adozione in casi particolari, alla quale si  avvicina più di ogni altro istituto. Altra situazione giuridica in cui è possibile che si realizzi  l’Adozione in casi particolari, cd. “mite”, è il caso in cui, emanata sentenza di adottabilità del minore  dal Tribunale per i minorenni, i genitori biologici del bambino ricorrano in Corte d’Appello  impugnando tale sentenza. Presa visione del ricorso, la Corte incarica il Consulente tecnico d’ufficio  di accertare la sussistenza o meno di un legame significativo e funzionale tra il minore e la sua  famiglia d’origine. 

È quindi evidente che ogni vicenda presenta una storia procedurale e psichica esclusive, in cui il  giudice dovrà singolarmente valutare se sussistano o meno i presupposti per un provvedimento di  adottabilità del minore, ai sensi della l. 149/2001, o, in alternativa, per un provvedimento che  disponga l’adozione “mite”.  

Il Consulente è chiamato a valutare non solo la sussistenza del legame, ma anche il tipo di legame  sussistente: la CTU prevede infatti il quesito secondo cui potrebbe essere pregiudizievole o meno il  mantenimento del rapporto genitore biologico- figlio, anche a distanza di alcuni anni dalla sua  interruzione. Per farlo, egli non può prescindere dalle conseguenze psicologiche che alcuni tipi legami  possono determinare. 

Oltre alla valutazione degli atti e, attraverso questi, la valutazione del tipo di legame instauratosi tra  le parti coinvolte (funzionale/disfunzionale dal punto di vista emotivo-affettivo e relazionale), il  Consulente dovrà indagare lo stato psico-fisico del genitore biologico che richiede di proseguire il rapporto con il figlio. Di preminente valore in questo contesto è valutare non solo la personalità del  soggetto, ma anche la natura psicologica della sua richiesta.  

È imprescindibile per il Consulente che deve valutare la sussistenza del legame funzionale tra il  minore e la sua famiglia d’origine a posteriori (caso in cui la C.T.U. venga disposta dalla Corte  d’Appello e dunque successiva all’interruzione dei rapporti b.no – genitori biologici), valutare lo stato  psicologico del minore che abbia fatto esperienza dello stato di abbandono: esposizione prenatale a  sostanza, abusi, trascuratezza, collocamenti multipli, istituzionalizzazione.  

L’accertamento in sede peritale che coinvolge il minore deve considerare la conoscenza dei fattori  determinanti lo sviluppo evolutivo, delle sue tappe e delle incidenze psicopatologiche che possono  interferire in questo sviluppo. La valutazione dello stato psico-fisico del minore è, ancor più in una  Consulenza tecnica, estremamente importante. Proprio per questo è necessario che il Consulente  abbia una metodologia il più strutturata e scientifica possibile: tecniche e strumenti che possono  approfondire le condizioni intrapsichiche e interpersonali del minore, devono essere supportati  dall’esperienza professionale in ambito clinico e giuridico. È di forte rilevanza l’aspetto metodologico  nella CTU in caso di valutazione dell’adozione “mite”: il consulente è chiamato a valutare lo stato  psico-fisico del minore nell’ hic e nunc, ma anche in termini prospettici, allorquando deve valutare  se il rispristino di tali legami possa inficiare positivamente o negativamente lo sviluppo del minore  stesso. È importante che il Consulente valuti gli aspetti psichici del bambino, al fine di comprenderne  i fattori di rischio e di protezione, ponendo sempre al centro l’interesse supremo del minore. 

Nonostante le concettualizzazioni riguardanti le connessioni e le interdipendenze del diritto con la  psicologia, è tuttavia presente uno scarso riscontro di tali connessioni nella pratica forense. Un  approccio inadeguato può coinvolgere la salute psichica, l’educazione e lo sviluppo comportamentale  del bambino. È infatti necessario tenere presente che il contatto del bambino con la struttura  giudiziaria avviene, in genere, quando ha già vissuto una situazione traumatica, nel contesto familiare  o in altri tipi di contesti. In questa situazione di instabilità emotiva del minore, il dovere del  professionista è farsi carico di questo dolore e rispondere prontamente ai suoi bisogni.

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